Persone che si trovano in circostanze particolari necessitano di particolare tutela. In effetti, in Svizzera, l’ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori definisce particolari disposizioni in favore dei giovani, a tutela della loro salute, della loro sicurezza, nonché del loro sviluppo psichico e fisico. Anche per le donne in gravidanza e in fase di allattamento esistono norme particolari.
Vi ricordate del vostro primo giorno di lavoro? Eravate apprendisti? Oppure vi ricordate del vostro primo lavoretto durante gli anni d’università? Vi ricordate quale lavoro o quali incarichi svolgevate? E come vi sentivate? All’inizio del nostro percorso professionale il nostro bagaglio di esperienze non è molto ricco. Inoltre, in età giovanile, all’inizio della nostra attività lavorativa, disponiamo di altre caratteristiche fisiche e psichiche rispetto a lavoratori esperti. E di questo bisogna tenere conto.
Conformemente all’ordinanza sulla protezione del lavoro giovanile, in Svizzera i giovani lavoratori (così sono definiti i lavoratori di ambedue i sessi fino ai 18 anni compiuti) sottostanno a particolari disposizioni, per la tutela della loro salute, della loro sicurezza, nonché del loro sviluppo psichico e fisico. Lo stesso vale per le donne in gravidanza e in fase di allattamento. Le loro particolari circostanze rendono queste due categorie di lavoratori più sensibili a possibili lesioni o logorii nell’ambito delle loro condizioni e del loro ambiente di lavoro. Per questo motivo sono tutelate dalla legge.
Se in un’azienda si effettuano lavori potenzialmente pericolosi o gravosi per la madre o il bambino, deve essere effettuata una valutazione dei rischi da una persona competente in materia. Tale valutazione deve avvenire la prima volta all’inizio dell’impiego.1
In Svizzera, le donne in gravidanza possono lavorare per un massimo di nove ore al giorno, di cui al massimo quattro in piedi. Inoltre, non dovrebbero effettuare straordinari. A partire da otto settimane prima del parto subentra il divieto di occupazione tra le 20.00 e le 06.00. Le donne incinte dovrebbero anche evitare il trasporto di carichi pesanti e, a partire dal settimo mese di gravidanza, dovrebbero esserne completamente dispensate. Infatti, soprattutto verso la fine della gravidanza questi lavori pesanti, ma anche orari di lavoro inappropriati possono causare un ritardo della crescita nel grembo materno oppure un parto prematuro. Le condizioni di lavoro devono essere quindi adattate in modo tale che non venga messa in pericolo la salute della donna e del bambino. Inoltre, durante la gravidanza alle donne devono essere consentite pause più frequenti e la possibilità di sdraiarsi.
Tutte le madri lavoratrici hanno diritto a un congedo di maternità retribuito, la cosiddetta «indennità di maternità», che inizia alla nascita del bambino e dura almeno 14 settimane (98 giorni) ininterrotte. Il congedo retribuito termina allo scadere delle 14 settimane o con la ripresa dell’attività lavorativa da parte della madre. In ogni caso va necessariamente osservato il divieto di occupazione per almeno otto settimane dopo il parto. L’azienda può comunque anche concedere un congedo di maternità più lungo oppure, in accordo con la madre, prolungarlo. Durante il periodo di maternità, la lavoratrice è tutelata da eventuali licenziamenti.
I giovani sotto i 18 anni possono svolgere solamente attività adatte alla loro età e al loro grado di formazione. Lavori pericolosi sono fondamentalmente vietati. Sono concesse eccezioni per l’occupazione di giovani dal 15mo anno di età, solamente se strettamente indispensabile per la loro formazione professionale di base. In questo caso l’azienda è tenuta ad adottare le misure protettive di accompagnamento approvate dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI. In particolare, i giovani devono essere sufficientemente e adeguatamente informati e guidati da una persona adulta competente. Le autorità cantonali devono controllare le autorizzazioni per la formazione.
Inoltre, i giovani necessitano di più riposo rispetto ai lavoratori adulti. Mentre per gli adulti tra la fine e l’inizio del lavoro devono trascorrere almeno undici ore, per i giovani il tempo di riposo giornaliero non può essere inferiore alle 12 ore. Il lavoro notturno e domenicale per i giovani è fondamentalmente vietato. Le eccezioni nell’ambito della formazione di base sono specificamente regolate e sono soggette a preventiva autorizzazione. Sono da osservare anche i divieti e le limitazioni di impiego per i giovani sotto i 16 anni relativi ad attività specifiche, quali servire gli ospiti di alberghi, ristoranti e locali notturni.
Vale sempre la pena pianificare per tempo: così sarete pronti prima di assumere un giovane o prima che si preannunci la nascita di un bambino.
1 (art. 63, cpv. 2 OLL 1)